I nuovi CCNL 2016-2018 della sanità sia afferenti al comparto sia alla dirigenza sanitaria hanno disapplicato, rispettivamente all’art. 11 e 10, “tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali ovunque previste nei precedenti CCNL”. A quali norme si deve fare riferimento in materia di diritto di assemblea?

  • Id: 25033
Precedente ID: CSAN61

Le disapplicazioni di cui agli artt 11(per il comparto) e 10 (per l’area sanità) dei nuovi CCNL 2016-2018 riguardano solo le disposizioni contrattuali in materia di relazioni sindacali. Restano pertanto vigenti quelle sui diritti sindacali e tra queste l’art. 2 (Diritto di assemblea) del CCNL del 20.9.2001 integrativo del CCNL del 7.4.1999 relativi al personale del comparto sanità e l’art. 2 (Diritto di assemblea) del CCNL del 10.2.2004 dell’area IV e dell’area III  con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie, tenendo tuttavia presente che i richiami ivi contenuti ai CCNQ devono intendersi riferiti a quelli attualmente vigenti.

A quest’ ultimo proposito, si rammenta che l’art. 4, comma 1, del CCNQ del 4/12/2017 prevede che “1. I dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione, fatte salve le norme di miglior favore contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto o di area.”

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Diritti e prerogative sindacali
  • Diritto di assemblea
Data pubblicazione

17 Aprile 2020



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