È possibile per il lavoratore stabilire una durata limitata della durata dell’accordo di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, di cui all’art. 57 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018? O si considera sempre a tempo indeterminato?

  • Id: 33100
Precedente ID: CFC144

Con riguardo alla durata dell’accordo di trasformazione del rapporto di lavoro, si fa presente che il comma 11 dell’art. 57 del CCNL comparto Funzioni Centrali del 12/02/2018 stabilisce che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, avviene mediante accordo tra le parti risultante da atto scritto, in cui vengono indicati gli elementi previsti dal comma 10 del medesimo articolo.

Tale ultimo comma prevede che nell’accordo sia indicata solo la data di inizio del rapporto di lavoro a tempo parziale e non anche la data di fine.

Tuttavia, ai sensi del comma 12 del predetto art. 57, il dipendente ha diritto di tornare ad un rapporto di lavoro a tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, anche in soprannumero. Laddove, invece, la richiesta di revoca del part-time venga effettuata prima della scadenza del biennio, tale revoca potrà avvenire solo a condizione che vi sia la disponibilità di posto in organico.

Area/Comparto
  • Comparto funzioni centrali
Argomento
  • Lavoro flessibile
  • Part-time
  • Rapporto di lavoro
Data pubblicazione

17 Febbraio 2025



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