La fattispecie è stata introdotta dall'art. 24 del d.lgs. 151/2015, che espressamente prevede che vi si possa dare attuazione ".....nella misura, alle condizioni e secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale applicabili al rapporto di lavoro".
Tuttavia, le parti negoziali, con la sottoscrizione dell'art. 34 del CCNL del 21.5.2018 del comparto sanità, hanno ritenuto di recepire la sola casistica dell'art. 24 del d.lgs. 151/2015 senza prevedere la possibilità di interpretazioni estensive in sede applicativa.
Si evidenzia anche il carattere sperimentale della disciplina contrattuale in questione che potrà, ai sensi del comma 10 del suddetto art. 34, " ....essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo contrattuale. "