Con riferimento alla questione in esame si ritiene da ultimo opportuno far presente che, ai sensi dell’art. 8, comma 6, 3° periodo, giusta la quale “in caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni”; dall’inequivoco tenore letterale della disposizione si evince chiaramente che, nel caso in cui il soggetto preposto al controllo muova dei rilievi, dovendosi riprendere la trattativa non può darsi corso alla sottoscrizione definitiva della precedente ipotesi di contratto collettivo integrativo.
È possibile dare corso alla sottoscrizione definitiva di un contratto collettivo integrativo qualora l’organo di controllo abbia formulato rilievi entro il termine di 15 giorni previsto dall’art. 8, comma 6, del CCNL 21.05.2018?
- Id: 30027
Precedente ID: CFL111
Area/Comparto
- Comparto funzioni locali
Argomento
Data pubblicazione
03 Novembre 2020