E’ possibile dar corso ad una mobilità per compensazione tra due dirigenti medici o veterinari “aventi medesimo inquadramento professionale ma non la medesima disciplina”?

  • Id: 25597
Precedente ID: ASAN6

Il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse è disciplinato dall’ art. 30 del D. Lgs.vo n. 165/2001, e s.m.i. così come integrato, da ultimo, dall’art. 54 (Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria dei dirigenti) del CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019.

Più in particolare, la mobilità “per compensazione” non è regolamentata né dal nuovo CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019 né dai previgenti  CCNL di entrambe le aree dirigenziali. Essa tuttavia si può attuare in applicazione della disposizione legislativa sopra citata (secondo quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la nota DFP 0020506 P-4.17.1.7.4. del 27.3.2015) ma con le modalità e alle condizioni ivi previste e, in particolare, previo espletamento della pubblicazione del bando da parte delle due amministrazioni, di destinazione e di provenienza, e purchè entrambe consentano reciprocamente lo scambio.

Il comma 1 del predetto art. 30, più precisamente, prevede che “le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in  servizio  presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento,  previo assenso dell'amministrazione  di appartenenza.  Le amministrazioni fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un  periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati  i  posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale  di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”.

Poiché però l’art. 54 (Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria dei Dirigenti) del CCNL dell’Area Sanità del 19/12/2019 prevede espressamente che "la mobilità avviene nel rispetto dell’Area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso in relazione al posto da ricoprire” si ritiene che quantomeno l’Azienda, già nel bando che ha indetto la procedura, avrebbe dovuto prevedere, tra i requisiti di ammissione, il possesso, in alternativa, di un titolo di specializzazione in disciplina equipollente o affine.

Area/Comparto
  • Area sanitàDirigenza sanitaria
Argomento
  • Mobilità volontaria tra amministrazioni
Data pubblicazione

17 Aprile 2020



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