In relazione alla problematica in esame, l’Agenzia, attualmente, non può che ribadire il proprio consolidato orientamento in materia, secondo il quale al personale che rende la propria prestazione lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, nell’ambito di un’organizzazione del lavoro per turni, spetta solo il compenso previsto dall’art.23, comma 5, lett. b), del CCNL delle Funzioni Locali del 21.5.2018 (maggiorazione del 30% della retribuzione di cui all’art.10, comma 2, lett. c), del CCNL del 9.5.2006), con esclusione di ogni possibilità dello stesso di fruire, in aggiunta o in sostituzione del suddetto compenso (ipotesi non contemplate e non consentite in alcun modo dalla disciplina contrattuale) anche di un riposo compensativo equivalente alla festività infrasettimanale non goduta.
Neppure è ipotizzabile l’applicazione a tale particolare situazione anche della disciplina dell’art.24 del CCNL del 14.9.2000, che concerne diverse e ben individuate fattispecie, per l’evidente considerazione che un medesimo fatto non può essere oggetto, contemporaneamente, di due differenti regolamentazioni.
E’ appena il caso di precisare che nessun accordo tra parte datoriale e rappresentanze sindacali può disattendere o non tener conto della richiamata normativa contrattuale collettiva nazionale di lavoro, atteso che la stessa non ha conferito in materia alcuna delega alla contrattazione di secondo livello e si rammenta che la suindicata interpretazione a fini applicativi della stessa ha trovato riscontro in diverse pronunce della Corte di Cassazione, intervenute con specifico riferimento al Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali (sentenze n.8458/2010, n.2888/2012, n.22799/2012, ordinanza 3.4.2014, n.7790, sentenza n.13558/2014; sentenza n.18942/2016 e, da ultimo, la sentenza 28259.17 del 27.11.2017).