È corretto computare nel monte-ore dei permessi studio di cui all’art. 46 del CCNL Funzioni centrali 2016/2018 anche il tempo di percorrenza necessario per recarsi nel luogo di svolgimento delle lezioni?

  • Id: 26115
Precedente ID: CFC25

Alla luce degli orientamenti applicativi forniti dalla scrivente Agenzia sull’analoga disciplina già contenuta nei contratti dei diversi comparti (Regioni e Autonomie locali, Università), in linea con una consolidata prassi, è ammissibile che nelle 150 ore di permesso retribuito sia ricompreso anche il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede dove si svolgono i corsi, dal momento che tale intervallo contribuisce a definire l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal lavoro per le finalità di studio riconosciute dall’art. 46.

Resta inteso che il lavoratore è tenuto ad esercitare il suo diritto nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, evitando ogni forma di abuso e contemperando, nella misura più ampia possibile, l’utilizzo dei permessi con le esigenze funzionali degli uffici e con gli obblighi di lavoro.

Area/Comparto
  • Comparto funzioni centrali
Argomento
  • Permessi per il diritto allo studio
  • Permessi retribuiti
Data pubblicazione

05 Giugno 2019



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