Alla luce degli orientamenti applicativi forniti dalla scrivente Agenzia sull’analoga disciplina già contenuta nei contratti dei diversi comparti (Regioni e Autonomie locali, Università), in linea con una consolidata prassi, è ammissibile che nelle 150 ore di permesso retribuito sia ricompreso anche il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede dove si svolgono i corsi, dal momento che tale intervallo contribuisce a definire l’arco temporale in cui il dipendente deve assentarsi dal lavoro per le finalità di studio riconosciute dall’art. 46.
Resta inteso che il lavoratore è tenuto ad esercitare il suo diritto nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, evitando ogni forma di abuso e contemperando, nella misura più ampia possibile, l’utilizzo dei permessi con le esigenze funzionali degli uffici e con gli obblighi di lavoro.