E’ corretto applicare la disciplina dell’art. 6 del CCNL Integrativo del 20.09.2001 ad un dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni e la disciplina dell’art. 42 del CCNL del 21.05.2018 ad un dipendente riconosciuto permanentemente inidoneo alle mansioni del proprio profilo?

  • Id: 25057
Precedente ID: CSAN28a

L'art. 42 del CCNL del 21.5.2018, ai commi 4 e 5, per quanto attiene  all'inidoneità permanente assoluta e relativa rimanda a quanto previsto dal DPR n. 171 del 2011. Mentre, per quanto attiene alla fattispecie del dipendente riconosciuto temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle proprie mansioni, si continua ad applicare l'art. 6, commi 4 e 5, del CCNL del 20/09/2001  (integrativo del CCNL del 7.4.1999). Tale ultimo articolo infatti, da una parte, non è stato espressamente inserito tra le norme disapplicate di cui all'art. 51 del CCNL del21.5.2018 (riferito al capo IV del titolo IV nel quale è ricompresa la disposizione contrattuale sull'assenza per malattia) dall'altra la sua persistente vigenza residua con riguardo alla sola fattispecie dell'inidoneità temporanea dovendosi invece ritenere disapplicato con riferimento alla fattispecie dell'indennità permanente (assoluta o relativa) in quanto regolamentata ex novo dall'art. 42, commi 4 e 5, citato poco sopra, che prevede in tal caso l'applicazione del DPR 171/20 11.

Quanto sopra riportato rappresenta il corollario della modalità con cui sono state disciplinate, nel nuovo CCNL 2016-2018, le disapplicazioni secondo le quali la disapplicazione o si evince dagli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni stesse contenute alla fine di ciascun capo o dal principio sancito dall'art. 99 del  CCNL  del 21.5.2018 rubricato "Conferme" secondo il quale la persistente vigenza delle disposizioni contenute nei precedenti CCNL deve essere sempre valutata, norma per norma, anche alla luce della relativa compatibilità con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL.

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Classificazione professionale
  • Inidoneità psico-fisica
  • Malattia
  • Mutamento e assegnazione mansioni
Data pubblicazione

18 Marzo 2019



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