Come si evince dal combinato disposto degli artt. 1 (Campo di applicazione), 26 (Welfare integrativo) e 35, comma 1, lettera d) (Contrattazione Integrativa: materie) del nuovo CCNL dell’Area FL del 16.0.2024, i criteri generali per la definizione dei piani di welfare integrativo, attivabili nei limiti delle risorse di cui all’art. 26 sono applicabili anche ai Segretari e le risorse sono necessariamente allocate nel Fondo di cui all’art. 57 del CCNL 17.12.2020.
Pertanto, si ritiene che sia corretto affermare, alla luce delle nuove disposizioni contrattuali il welfare integrativo a favore dei segretari comunali e provinciali possa essere finanziato attingendo dalle risorse dal Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti
Il testuale collegamento con dette risorse è contenuto al comma 2 dello stesso articolo 26, ai sensi del quale “Gli oneri per la concessione dei benefici di cui al presente articolo sono sostenuti mediante utilizzo delle disponibilità già destinate a tale specifica finalità, da precedenti norme nonché, per la parte eventualmente non coperta da tali risorse, mediante utilizzo di quota parte dei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato di cui agli artt. 57 e 91 del CCNL del 17.12.2020, rispettivamente nel limite del 2,5% e del 5% delle complessive disponibilità degli stessi. Resta fermo quanto previsto dall’art. 57, comma 3, primo periodo e 91 comma 11 del CCNL 17.12.2020”.