Da quando decorre l’applicazione della nuova disposizione contrattuale, di cui all’art. 66 del CCNL del 21.05.2018 del comparto sanità, che non prevede l’erogazione dell’indennità c.d. “alimentare” in caso di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione?

  • Id: 25037
Precedente ID: CSAN36

Nella nuova disposizione contrattuale di cui all'art. 66 del CCNL del 21.5.2018 rubricata "Codice disciplinare" non è prevista l'erogazione dell'indennità c.d. "alimentare" in caso di sospensione dal servizio con privazione della retribuzione qualunque sia la durata di tale sospensione.

Tuttavia, la nuova disciplina della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino a 6 mesi, senza corresponsione di alcun assegno alimentare, trova applicazione solo per le infrazioni commesse successivamente all'entrata in vigore del nuovo codice disciplinare.

Infatti, l'art. 66, comma 12, del CCNL in esame, relativamente alla fase di prima applicazione della nuova disciplina contrattuale, espressamente dispone "..... il codice disciplinare  deve essere obbligatoriamente  reso pubblico  nelle forme  di cui al comma  11, entro  15 giorni  dalla data di stipulazione  del CCNL e si applica dal quindicesimo giorno successivo a quello della sua applicazione."

17/04/2019

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Indennità alimentare
Data pubblicazione

18 Luglio 2019



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