La clausola in esame (art. 27 del CCNL Comparto funzioni centrali 2016/2018) prevede al comma 2 che le ore di lavoro straordinario o supplementare, debitamente autorizzate, possono confluire nel conto ore su richiesta del dipendente “entro un limite complessivo annuo individuale”. Tale limite si riferisce alle ore che ciascun soggetto può destinare, nell’arco dell’anno, a banca delle ore e non alla giacenza di tali ore sul conto individuale. Pertanto, una volta raggiunto, nell’arco dell’anno, il numero massimo di ore destinabili alla banca delle ore, non sono consentiti, per tale anno, ulteriori reintegri.
Come va interpretato il limite annuo di utilizzo della banca delle ore ex art. 27 del CCNL 12/2/2018? È corretto ritenere che si riferisca al numero massimo di ore in giacenza nella banca e che si possano operare utilizzi e reintegri durante l’anno purché non si superi tale giacenza?
- Id: 26092
Precedente ID: CFC31
Area/Comparto
- Comparto funzioni centrali
Argomento
Data pubblicazione
05 Novembre 2019