Come si applica l’art. 25, comma 10, del nuovo CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018 sull’ aspettativa per il periodo di prova da espletarsi a seguito della vincita di concorso presso altra amministrazione?

  • Id: 25001
Precedente ID: CSAN2a

L'art. 25, comma 10 del CCNL del 21 maggio 2018 prevede che al dipendente già in servizio a tempo indeterminato presso un'azienda o ente del Comparto, vincitore di concorso presso altra amministrazione anche di diverso comparto "può essere concesso" un periodo di aspettativa senza retribuzione e decorrenza dell'anzianità, per la durata del periodo di prova, ai sensi dell'art. 12, comma 8, lett.ra a) del CCNL integrativo del20 settembre 2001.

Al riguardo si osserva che le parti negoziali, mediante l'utilizzo dell'inciso "può essere concesso" hanno voluto fornire alla parte datoriale uno strumento flessibile di gestione nel senso che il periodo di aspettativa di cui trattasi può essere concesso o meno, sulla base di una valutazione concernente le esigenze organizzative e gestionali.  In tal senso ed entro tali limiti va letto il richiamo operato dalla stessa clausola all'art. 12, comma 8, lett. a) del CCNL integrativo del 20/9/2001 che si intende non più applicabile solo nella parte in cui risulta in contrasto con l'inciso in commento.

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Periodo di prova
Data pubblicazione

12 Settembre 2018



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