Per quanto concerne le modalità di fruizione delle ferie e delle festività soppresse, si precisa che le stesse non sono fruibili frazionatamente ne ad ore ne a mezza giornata lavorativa poiché tali diverse modalità di fruizione rappresentano una eccezione alla regola generale che avrebbe dovuto essere prevista espressamente dal CCNL.
Si precisa altresì che l'art. 27, comma 10, del CCNL del comparto sanità del 21.5.2018 statuisce che, ai fini del computo del debito orario, l'incidenza delle assenze pari all'intera giornata lavorativa si considera corrispondente all'orario convenzionale di cui al comma l dello stesso articolo (7h e 12 in caso di orario di lavoro articolato su cinque giorni lavorativi e 6h in caso di orario di lavoro articolato su sei giorni) e ciò a prescindere dalle riduzioni orarie giornaliere concesse in applicazione di disposizioni legislative.
08/05/2019