Come deve essere giustificata un’assenza richiesta per l’espletamento di un accertamento diagnostico ai sensi dell’art. 35 del CCNL per il comparto Funzioni centrali sottoscritto il 12 febbraio 2018, che però non abbia avuto luogo in seguito ad un guasto dell’apparecchiatura?

  • Id: 26100
Precedente ID: CFC21

Nell’ambito della disciplina contenuta nell’art. 35 del CCNL Funzioni centrali 2016/2018 occorre distinguere tra le assenze riconosciute per effettuare visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, che si differenziano dalla malattia in quanto non caratterizzate da patologia in atto o incapacità lavorativa, e che sono riconducibili più propriamente alla nozione di “permesso”, e le ulteriori casistiche contemplate nei commi 11, 12 e 14 dell’articolo, caratterizzate invece da uno stato di incapacità lavorativa e, dunque, più direttamente riconducibili alla nozione di malattia.

Tanto premesso, se l’assenza programmata è intervenuta nell’ambito di una condizione patologica già sussistente e certificata, l’assenza dal domicilio per lo svolgimento degli accertamenti che non hanno potuto avere luogo a causa dell’imprevisto tecnico può ritenersi giustificata dalla documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria che attesta quanto accaduto e dà conto della presenza del lavoratore presso la struttura.

Se, diversamente, non vi era concomitanza dello stato patologico, e certamente esso non può essere stato indotto da un esame non svolto, non può in alcun caso trattarsi di malattia. Resta, quindi, da valutare se sia possibile accordare i permessi di cui al comma 1 dell’art. 35.

Su tale aspetto, si ritiene comunque ammissibile il ricorso ai permessi per effettuare esami diagnostici di cui al comma 1 del citato art. 35, limitatamente alle ore necessarie a giustificare l’assenza, sulla base della documentazione attestante l’effettiva presenza del lavoratore presso la struttura sanitaria.

Come chiarito dal comma 15 del richiamato art. 35, infine, resta ferma la possibilità per il dipendente di fruire, in alternativa, dei permessi orari a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario.

Area/Comparto
  • Comparto funzioni centrali
Argomento
  • Permessi retribuiti
  • Permessi terapie e visite specialistiche
Data pubblicazione

04 Aprile 2019



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