Si evidenzia che, a seguito della sottoscrizione del CCNL relativo al periodo 2019/2021, in data 16 novembre 2022, la disciplina del patrocinio legale è attualmente contenuta nell’art. 59 del richiamato testo contrattuale; la stessa è stata rivisitata con interventi significativi che hanno sostanzialmente potenziato la tutela ivi contenuta.
Sulla particolare fattispecie illustrata il CCNL non entra nel merito, ma si ritiene che l’Ente cui il dipendente dovrebbe rivolgere le proprie pretese, fermo restando i presupposti legittimanti la tutela in esame, sia quello a cui afferiscono i fatti all’epoca contestati. Tra l’altro con riferimento, in particolare, all’assenza del conflitto di interesse, presupposto che, in continuità con la previgente disciplina di cui all’art. 28 del CCNL del 14.9.2000 deve essere escluso ai fini dell’applicazione dell’istituto contrattuale, si evidenzia che, come espressamente precisato dal comma 2 della nuova norma, la tutela del patrocinio legale può essere riconosciuta (mediante rimborso delle spese legali e di consulenza) anche nei casi in cui “al dipendente non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1” (assunzione a carico dell’ente di ogni onere di difesa, ivi inclusi quelli relativi alle fasi preliminari e ai consulenti tecnici per tutti i gradi di giudizio).