CCNL 2016-2018 – Un ente locale in pre-dissesto ai sensi dell’art. 243bis del D.Lgs 267/00 può incrementare le risorse decentrate?

  • Id: 32299
Precedente ID: CFL155

Ai sensi dell’art. 67, comma 6, secondo periodo del CCNL del 21 maggio 2018 “… In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni.”.

In base alla citata norma contrattuale, i richiamati enti, non possono procedere ad alcuno stanziamento di risorse variabili, fatte salve le sole quote di risorse previste dal comma 3, lett. c), del medesimo l’art.67, destinate a finanziare compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle disposizioni legislative ivi richiamate.

Se queste risorse sono consentite, in deroga, agli enti in dissesto, la richiamata clausola non può che ritenersi applicabile anche gli enti in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come nella fattispecie in oggetto.

Area/Comparto
  • Comparto funzioni locali
Argomento
  • Costituzione fondo
  • Fondi risorse decentrate
Data pubblicazione

30 Aprile 2022



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