Si ritiene in primo luogo opportuno rilevare che la fattispecie dedotta non attiene all’interpretazione della norma contenuta nell’art. 61, comma 7, del CCNL del 21 maggio 2018 quanto, diversamente, alla estensione dei benefici ivi previsti ad un’ipotesi di sospensione riconducibile ad un provvedimento di natura cautelare, disposto in applicazione dell’art. 289 del c.p.p..
Al riguardo si osserva inoltre che, l’eventuale estensione di un beneficio contrattuale ad una fattispecie attualmente non considerata dalla norma del CCNL (estensione che potrebbe derivare da un orientamento applicativo espresso dall’ARAN), sebbene possa considerarsi rispondente a criteri di ragionevolezza e proporzionalità, comporterebbe un incremento di oneri finanziari non quantificati in via preventiva.