Con riferimento al quesito posto, come indicato all’art. 55, comma 9, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, “9. I dipendenti a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno. I lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie proporzionato alle giornate di lavoro prestate nell'anno. In entrambe le ipotesi il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Analogo criterio di proporzionalità si applica anche per le altre assenze dal servizio previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale, ivi comprese le assenze per malattia…”. Il trattamento economico dovrà essere commisurato alla durata delle prestazioni giornaliere che hanno originato il maturare dei giorni di ferie di cui trattasi.
CCNL 2016-2018 – Come vengono riproporzionati i giorni di ferie in un regime di lavoro a tempo parziale orizzontale? Il trattamento economico a cosa deve essere commisurato?
- Id: 31687
Precedente ID: CFL142
Area/Comparto
- Comparto funzioni locali
Argomento
Data pubblicazione
30 Novembre 2021