Per il personale del comparto, le modalità di calcolo del monte ore dei permessi sindacali sono disciplinate dall’art. 28, commi 1 e 2, del CCNQ del 4 dicembre 2017 e s.m.i. dove si precisa che tale monte ore complessivo si determina moltiplicando un determinato numero di minuti (60 per il Comparto Sanità e Funzioni Locali e 51 per i Comparti Funzioni Centrali, Istruzione e Ricerca e PCM) per il numero dei dipendenti in servizio che, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, siano titolari di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nell’ente del comparto. “I dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo vanno conteggiati tra i dipendenti in servizio presso l’amministrazione dove sono utilizzati.”
Per inquadrare correttamente la problematica, occorre circoscrivere il significato della locuzione “in servizio”.
Preliminarmente, si osserva che, laddove la locuzione “in servizio” venisse considerata sinonimo di “presente”, si determinerebbe l’aberrante conseguenza che la mera assenza del personale avrebbe l’effetto di comprimere le agibilità sindacali.
Ad una più coerente interpretazione si perviene, invece, se si tiene conto del fatto che il testo contrattuale specifica che “il personale in posizione di comando o fuori ruolo” viene conteggiato nell’amministrazione ove viene utilizzato. Tale precisazione, infatti, fotografa le ipotesi più probabili di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato “in servizio” – ovvero che prestano la propria attività – presso un’amministrazione diversa da quella in cui è incardinato il rapporto di lavoro.
Ne consegue che ai fini della determinazione del contingente dei permessi sindacali debba essere preso in considerazione il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che alla data del 31 dicembre sia formalmente assunto dall’amministrazione e non stia fruendo di alcun istituto legislativo e/o contrattuale che consenta la sospensione del rapporto di lavoro per costituzione di un altro rapporto di lavoro presso soggetti pubblici e/o privati.
Sulla base di tale considerazione, in via esemplificativa e non esaustiva, in sede di determinazione del monte ore non andrà considerato il personale a tempo indeterminato in aspettativa per conferimento di incarico dirigenziale ex art 19, comma 6 del D.Lgs 165/2001, quello in aspettativa ai sensi dell’articolo 110, comma 5, del TUEL o quello in aspettativa per conferimento di assegno di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della Legge n. 240/2010.
Per quanto riguarda, invece, l’ipotesi di concessione di aspettativa sindacale, si ritiene che il dipendente interessato vada conteggiato nell’amministrazione ove insiste il rapporto di lavoro a tempo indeterminato in ragione della particolare natura dell’aspettativa in parola.