Per quanto riguarda la flessibilità disciplinata dall’art. 26 del CCNL 2016/2018, non vi sono deroghe che possono permettere di autorizzare la rinuncia alla pausa neppure nei casi previsti dal comma 4 del citato articolo. Infatti, in tali ipotesi, l’art. 23,comma 3, del suddetto CCNL fornisce la possibilità di “una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera”, ossia di un ulteriore ampliamento dell’intervallo di recupero rispetto ai 30 minuti sanciti come minimo inderogabile, e non si presta ad una lettura tesa, invece, a renderne disponibile il godimento e, quindi, la rinuncia.
Pertanto, l’articolazione dell’orario di lavoro giornaliero di 7 ore e 12 minuti su cinque giorni a settimana risulta conforme alla fattispecie del comma 1 dell’art. 23 (prestazione di lavoro giornaliera eccedente le sei ore) ivi compresa l’obbligatorietà della pausa, in ossequio anche a quanto disposto dal d.lgs. n. 66/2003 in materia.