L'art. 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001 rubricato "Banca delle ore" al comma 7 statuisce che nei confronti dei lavoratori che non abbia aderito alla banca delle ore resta fermo quanto previsto nella disposizione contrattuale sul lavoro straordinario che attualmente è il comma 6 dell'art. 31 del CCNL del 21.5.2018 e, più precisamente che "Su richiesta del dipendente, le prestazioni di lavoro straordinario di cui al presente articolo, debitamente autorizzate, possono dare luogo a corrispondente riposo compensativo, da fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano aderito alla banca delle ore.". Pertanto, per tali lavoratori non sono liquidabili le maggiorazioni di cui al comma 8 dello stesso articolo 31.
Ai dipendenti che non hanno aderito alla banca ore e che fruiscano del riposo compensativo sono liquidabili le maggiorazioni di cui al comma 8 dell’art. 31 del CCNL del 21.5.2018 del comparto sanità?
- Id: 24971
Precedente ID: CSAN40
Area/Comparto
- Comparto sanità
Argomento
Data pubblicazione
18 Luglio 2019