Ai dipendenti che non hanno aderito alla banca ore e che fruiscano del riposo compensativo sono liquidabili le maggiorazioni di cui al comma 8 dell’art. 31 del CCNL del 21.5.2018 del comparto sanità?

  • Id: 24971
Precedente ID: CSAN40

L'art. 40 del CCNL integrativo del 20/9/2001 rubricato "Banca delle ore" al comma 7 statuisce che nei confronti dei lavoratori che non abbia aderito alla banca delle ore resta fermo  quanto  previsto nella disposizione contrattuale sul lavoro  straordinario che attualmente è il comma 6 dell'art. 31 del CCNL del 21.5.2018 e, più precisamente  che "Su richiesta del dipendente, le prestazioni  di lavoro straordinario di cui al presente articolo,  debitamente  autorizzate,  possono dare  luogo  a  corrispondente riposo compensativo, da  fruirsi entro il termine massimo di 4 mesi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio. La disciplina di cui al presente comma si applica ai lavoratori che non abbiano  aderito alla  banca  delle  ore.". Pertanto, per tali lavoratori non sono liquidabili le maggiorazioni  di cui al comma 8 dello stesso articolo 31.

Area/Comparto
  • Comparto sanità
Argomento
  • Riposo compensativo
  • Straordinario
Data pubblicazione

18 Luglio 2019



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