Le parti negoziali hanno voluto riferire la disposizione del comma l, ultimo periodo, "...Non si tiene conto della frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non è corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.", che attiene ai casi di non corresponsione, e la disposizione del comma 3, ultimo periodo, "Detto importo è analogamente riproporzionato in tutti i casi di interruzione o sospensione della prestazione lavorativa che comportino la corresponsione dello stipendio tabellare in misura ridotta", che attiene ai casi di corresponsione in misura ridotta, sia ai lavoratori in servizio a tempo pieno sia ai lavoratori in servizio part-time.
A quale tipologia di rapporto di lavoro è riferibile la disciplina relativa all’elemento perequativo di cui ai commi 1 e 3 dell’art. 78 del nuovo CCNL Comparto Sanità del 21 maggio 2018?
- Id: 24954
Precedente ID: CSAN3
Area/Comparto
- Comparto sanità
Argomento
Data pubblicazione
12 Settembre 2018