Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La questione affrontata dal Tribunale di Roma, è relativa alla durata del servizio all’estero di dipendenti scolastici ma riveste una più generale rilevanza nel rapporto fra legge e contratto collettivo nel settore pubblico. La legge n. 64/2017 ha modificato le regole relative alla durata di tali mandati all’estero, abrogando precedenti previsioni contrattuali. Successivamente il CCNL 2016 2018 del Comparto Istruzione e Ricerca ha affermato, all’art. 1 comma 10: “Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei CCNL dei precedenti comparti di contrattazione e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative, nei limiti del d. lgs. n. 165/2001”. Nello stesso tempo l’art. 5 del d.lgs. 165/2001, ha previsto la possibilità di disapplicazione di norme di legge (specifiche per il pubblico impiego) da parte di successivi contratti o accordi collettivi. Il giudice ha chiesto all’ARAN e ai sindacati firmatari l’interpretazione autentica della suddetta clausola contrattuale. L’accordo sull’interpretazione autentica non si è raggiunto ma l’ARAN ha ritenuto di fornire al giudice una propria interpretazione della clausola controversa. Il giudice ha accolto l’interpretazione dell’Agenzia, ritenendo che la disapplicazione di una legge può essere effettuata da un contratto collettivo successivo ma sulla base non di clausole generiche o di stile ma di una previsione espressa che individui chiaramente la norma legislativa da disapplicare.
Pagina aggiornata il 22/01/2025