Terza Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello sentenza n. 8/2020 Enti locali – Danno erariale – Illegittimità Incarico esterno

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili hanno riformato la sentenza dei giudici di primo grado condannando due dirigenti, di una amministrazione locale, a risarcire l’ente per il danno causato dal conferimento di incarichi esterni in assenza dei presupposti imprescindibili di legittimità, previsti dall’art. 7, comma 6, del d.lgs 165/2001, identificati nella temporaneità, eccezionalità e la straordinarietà, nonchè l’assenza di professionalità interne. I giudici evidenziano che: “la previa verifica della disponibilità interna di personale costituisce un caposaldo del corretto percorso logico giuridico dell’amministrazione in materia di conferimento di incarichi all’esterno, in quanto è a garanzia del contenimento della spesa ai soli casi in cui non sia possibile procedere con le risorse disponibili, e al contempo a garanzia dell’ottimale utilizzo del personale, il quale ha oltre che il dovere anche il diritto di espletare la propria prestazione lavorativa nella dinamica della valorizzazione delle risorse umane.” Inoltre, rileva il Collegio, “che se non è dimostrata l’esigenza obiettiva di conferire onerosamente all’esterno determinate attività, non è nemmeno dimostrata l’utilità del relativo prodotto, cioè non è dimostrato che tali attività dovessero essere legittimamente retribuite con risorse ulteriori rispetto a quelle che già sono state impiegate per retribuire la prestazione di dirigenti e funzionari del Comune”.

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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