Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Consiglio afferma il principio secondo il quale “quando un’amministrazione integra una graduatoria di concorso per reinserire un candidato escluso a seguito di decisione del giudice, la data di decorrenza della graduatoria resta ancorata all’approvazione originaria”. Il Consiglio ha ritenuto l’inserimento del candidato una rettifica formale e non una riformulazione sostanziale. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva riammesso un candidato precedentemente escluso, con il semplice effetto di far slittare di una posizione un altro concorrente, senza modificare punteggi o ordini di merito. Per il giudice amministrativo, questo intervento “non è idoneo a determinare un differimento della validità temporale della graduatoria”, in quanto non ne altera la struttura né il contenuto sostanziale. Solo un provvedimento di annullamento e sostituzione dell’intera graduatoria può far decorrere un nuovo termine di efficacia, poiché comporta l’estinzione dei rapporti giuridici sorti sulla base di quella precedente. Il Consiglio di Stato ha così chiarito che la mera integrazione disposta in esecuzione di una sentenza non può essere utilizzata per prolungare artificialmente la validità delle graduatorie concorsuali, a tutela del principio di certezza e del buon andamento amministrativo.
Pagina aggiornata il 06/11/2025