Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Consiglio ribadisce tra l’altro quanto già affermato: “nei ricorsi aventi ad oggetto gli esiti di procedure concorsuali, non può formare materia di censura l’asserita eccessiva brevità dei tempi impiegati dalla Commissione esaminatrice per correggere tutti gli elaborati, non essendo sindacabile in sede di legittimità la congruità del tempo dedicato dalla commissione alla valutazione delle prove di candidati, mancando una predeterminazione, sia pure di massima, ad opera di legge o di regolamenti, dei tempi da dedicare valutazione“( ex multibus Consiglio di Stato sez. III, 21 dicembre 2022, n.11160).
*Estratta da Wolters Kluwer – One legale
Pagina aggiornata il 14/02/2025