Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Per il Consiglio di Stato non integra la violazione o l’elusione del giudicato la scelta della nuova Commissione di procedere, dopo l’annullamento giurisdizionale, a una rideterminazione dei criteri di valutazione delle candidate di una procedura selettiva indetta dall’Università, qualora il vincolo conformativo posto dalla sentenza ha statuito la rinnovazione della procedura di valutazione delle due candidate da parte di una Commissione in diversa composizione senza espressamente precludere l’elaborazione di nuovi criteri valutativi ad opera della Commissione stessa. I vizi di violazione e di elusione del giudicato non sono configurabili quando la pronuncia del giudice comporti ‘margini liberi di discrezionalità‘, in relazione ai quali l’Amministrazione può imporre nuovamente l’assetto di interessi che più ritiene congruo per l’interesse pubblico affidato alle sue cure, salvo il rispetto delle statuizioni di natura conformativa derivanti dall’impianto motivazionale del giudicato, al di fuori delle quali una situazione di inottemperanza non è neppure configurabile.
Estratta da Wolters Kluwer – One legale
Pagina aggiornata il 23/01/2025