Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La stazione appaltante può, nella sua discrezionalità, privilegiare parametri di valutazione di tipo oggettivo dell’offerta tecnica (secondo metodi on/off), non essendo incompatibile tale scelta con la disciplina in tema di offerta economicamente più vantaggiosa. Ne consegue che nessuna norma impone alla stazione appaltante di definire solo criteri caratterizzati da un punteggio graduabile, implicante l’esercizio di un potere discrezionale in fase applicativa, al posto di dati oggettivi riguardanti la compresenza o meno (cioè con il metodo si/no) di alcuni elementi richiesti. La controversia riguardava la procedura per la fornitura di un sistema di chirurgia robotica da aggiudicarsi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa mediante l’attribuzione di 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti per quella economica. Contro il bando di gara è stato proposto ricorso dinanzi al Tar di Bologna, sostenendo che il medesimo fosse stato modellato, quanto ai requisiti, sul sistema offerto dalla vincitrice. Il Tar ha rigettato. Più nel dettaglio, tra le caratteristiche tecniche minime, era prevista la presenza di un grande schermo piatto con display in 3D ad alta definizione e una console chirurgica in grado di permettere un’agevole visione sulla sala e sul paziente cosa che, nel sistema prodotto dalla ricorrente, era mancante.
Pagina aggiornata il 23/01/2025