Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili intervengono in relazione alla non corrispondenza qualitativa delle mansioni prestate da un dipendente a quelle proprie della declaratoria contrattuale di appartenenza, e condannano il dirigente di un Comune di danno erariale indiretto poiché: “con ingiustificabile condotta applicava la dipendente (omissis), per il periodo non breve (31 dicembre 2005 – 31 luglio 2008) in cui è stata Direttore di Settore, in mansioni di livello inferiore al suo inquadramento contrattuale, condizione che confliggeva con le norme primarie disciplinanti la prestazione lavorativa (art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e CCNL di lavoro degli Enti locali), i cui precetti, obbligano ad adibire il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti”. Tuttavia, la Sezione ritiene, nel caso in esame, di potere ridurre l’addebito “atteso che una più adeguata attività difensiva del Comune – che in sede lavoristica mancava di produrre (Corte di Appello di Bologna n 162/2016) – poteva verosimilmente tradursi in una minore posta risarcitoria e, conseguentemente, in una più contenuta contestazione”.
Pagina aggiornata il 28/01/2025