Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili intervengono riformando la sentenza dei giudici di primo grado, in merito all’attribuzione di un incarico dirigenziale a soggetto non in possesso dei requisiti stabiliti dal bando, nello specifico in possesso di diploma di laurea diverso da quello previsto dall’avviso pubblico. La motivazione adottata dai giudici d’appello rileva che “l’amministrazione esercitando prerogative ad essa riservate, ha definito attraverso l’avviso pubblico di selezione, recante la specificazione dei requisiti di partecipazione, il bacino di appartenenza dei potenziali candidati, selezionando, in base agli studi effettuati e alle esperienze maturate i profili ritenuti adatti alla posizione da ricoprire. Pertanto l’assunzione di un soggetto che non rispondeva al profilo richiesto, oltre che pregiudicare i possibili interessati che, pur trovandosi nelle medesime condizioni del soggetto poi assunto, non avevano fatto domanda di partecipazione rispettosi della rigidità dei requisiti ostentati nell’avviso, ed essere di nocumento per la stessa amministrazione che si è preclusa la possibilità di vagliare altri potenziali candidati, ha dato luogo ad una mortificazione del buon senso gestionale ed a un pregiudizio ai principi di buon andamento dell’azione amministrativa, talmente intensi da non poter essere attenuati attraverso la valutazione di eventuali effetti positivi derivanti dall’attività del dirigente.” Il Collegio, relativamente al danno erariale emergente dalla condotta illecita, ha evidenziato che “deve essere esclusa la responsabilità del dirigente del personale, giudicato colpevole di aver redatto l’avviso ed aver approvato i verbali rimessi dalla Commissione. Infatti, la non coerenza tra il contenuto dell’avviso ed il risultato della selezione non è frutto di apporti causali alla medesima riconducibili: per un verso, la redazione dell’avviso è, contrariamente all’assunto dell’Organo requirente, del tutto neutro rispetto agli esiti della selezione e, per altro verso, la mera presa d’atto delle valutazioni compiute dalla commissione e dal sindaco non implica una manifestazione di adesione ai risultati di quelle valutazioni”.
Pagina aggiornata il 27/01/2025