Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Nel caso di specie è sottoposto all’esame della Corte un caso di svolgimento di attività agricola da parte di una dipendente comunale senza richiesta di preventiva autorizzazione. La Corte rileva i seguenti elementi: “a) assenza di una norma che includa in modo esplicito l’agricoltura tra le attività vietate a dipendente pubblico in regime di tempo pieno e la sussistenza all’epoca dei fatti, di un orientamento giurisprudenziale prevalente che ne predicava la compatibilità in assenza di esercizio a titolo principale e professionale; b) per contro, la posizione più restrittiva adottata dalla Corte regolatrice è piuttosto recente in quanto risale al dicembre 2020, come anche la stratificazione normativa dell’attuale disciplina dell’art. 53 del Dlgs 165/2001 in materia di incarichi extraistituzionali che è intervenuta dopo l’avvio della contestata attività extraistituzionale e della costituzione del rapporto di lavoro di dipendente comunale; c) così come la questione non pacifica dell’applicabilità di tale disciplina anche ad attività economiche esterne in cui tecnicamente non vi è un incarico attribuito da un soggetto privato. Quanto sopra induce il Collegio a ritenere che non sia ravvisabile in capo alla dipendente l’assoluta non scusabilità dell’errore in cui è incorsa o la palese e assolutamente non giustificata violazione di norme e principi necessaria ai fini di responsabilità amministrativa a titolo di colpa grave richiesta dall’art. 1, co 1, primo periodo della L. 20/1994”.
Pagina aggiornata il 27/01/2025