Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte riscontra la seguente richiesta di parere: “se sia legittimo autorizzare, ai sensi dell’art 1 comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 norma speciale che deroga al principio di esclusività del rapporto di pubblico impiego soltanto a favore di taluni enti espressamente indicati dalla disposizione appena ricordata ovvero anche in favore di altre pubbliche amministrazioni (amministrazioni dello Stato o enti pubblici non economici)”. La Sezione regionale di controllo Puglia della Corte ritiene: “l’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ss.mm.ii. consente ai comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti, ai consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, alle comunità montane e alle unioni di comuni di servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza dei dipendenti medesimi”. La Corte conclude che “la formulazione testuale dell’art. 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e ss.mm.ii. è talmente chiara da precludere la ricerca di una volontà differente, potendo infatti farsi ricorso ad altri canoni interpretativi solo nel caso eccezionale in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della legge sia incompatibile con il sistema normativo ovvero nel caso in cui la lettera della norma da interpretare sia ritenuta non chiara o equivocabile, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame”.
Pagina aggiornata il 27/01/2025