Sezione Regionale controllo Veneto delibera n. 162/2022 Enti locali – Capacità assunzionali Enti

Corte dei conti
Sezione Regionale controllo Veneto delibera n. 162/2022
Enti locali – Capacità assunzionali Enti
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Sindaco di un Comune ha richiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 33, c. 2, del d.l. 34/2019 e del relativo D.M. di attuazione del 17 marzo 2020 che disciplinano le assunzioni di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni adottando, per la spesa relativa al personale, determinati valori soglia, differenziati per fasce demografiche e basati sul rapporto tra la stessa spesa per il personale e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati.
In particolare, l’Ente, precisando di collocarsi “nella fascia c.d. di virtuosità”, chiede se nel computo delle percentuali di cui all’art. 5 del D.M. attuativo -che indica le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio -si debba tener conto anche delle assunzioni effettuate in sostituzione del personale cessato e, quindi, se, in presenza di una spesa di personale 2021 (come rilevata nell’ultimo rendiconto della gestione approvato) di importo inferiore a quella del 2018, sia consentito utilizzare interamente la capacità di spesa aggiuntiva per assunzioni a tempo indeterminato nella misura prevista dall’art. 5 del D.M, ancorchè nel biennio precedente il comune abbia proceduto ad alcune assunzioni. I giudici ritengono che:“ qualora la spesa di personale nell’ultimo rendiconto approvato sia inferiore a quella del 2018, il comune “virtuoso” potrà effettuare assunzioni di personale a tempo indeterminato fino al raggiungimento del valore percentuale fissato dall’art. 5, calcolato a partire dal livello di spesa del 2018 e non dal più basso livello di spesa effettivamente registrata; ciò anche nel caso in cui l’Ente abbia nel 2020 e 2021 già effettuato assunzioni (in sostituzione o meno del personale cessato) che non abbiano però comportato il superamento della spesa 2018. Qualora, invece, nei precedenti esercizi il Comune abbia effettuato assunzioni, in sostituzione o meno di personale cessato, che abbiano comportato un incremento della spesa rispetto a quella sostenuta nel 2018, tale incremento dovrà essere considerato nel calcolo del raggiungimento delle soglie annuali fissate dall’art. 5 del D.M”.

Pagina aggiornata il 30/01/2025

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