Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
La deliberazione dei giudici contabili interviene per chiarire la portata della disposizione introdotta dal comma 2, dell’art. 23 del d.lgs. 75/2017, con riferimento ai limiti fissati al tetto di spesa complessivo annuale per il trattamento accessorio del personale. Nello specifico, il Collegio ritiene che il legislatore ha fissato, a partire dal primo gennaio 2017, il limite al corrispondente importo determinato per il 2016, ed ha circoscritto l’obbligo della decurtazione delle risorse, in misura proporzionale alle cessazioni del personale dal servizio, soltanto agli enti locali che non hanno rispettato i vincoli del patto di stabilità interno per il 2015; per questi ultimi la norma dispone che “l’ammontare complessivo delle risorse non può superare il corrispondente importo determinato per il 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio per l’anno 2016” ( in tal senso sez. Puglia 110/2017; sez. Liguria 64/2017).