Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
I giudici contabili intervengono in ordine alla possibilità di utilizzare la graduatoria di concorso già in essere presso altro ente pubblico, affermando che è possibile attingere alle graduatorie concorsuali di altro comune, ma tale possibilità va mantenuta all’interno di un determinato perimetro. In primo luogo è necessario che il posto vacante sia preesistente l’indizione del concorso, “la ratio è agevolmente individuabile: evitare che vi possano essere assunzioni “nominative” creando posti ad hoc per soggetti già presenti in graduatoria.” In secondo luogo, l’articolo 3, comma 61, legge n. 350/2003 richiede il previo accordo delle Amministrazioni interessate tale accordo, secondo i giudici, per le medesime ragioni di trasparenza e correttezza sopra evidenziate, dovrebbe precedere l’indizione del concorso del diverso ente o l’approvazione della graduatoria (cfr. pareri del Ministero dell’Interno espressi con nota n. 15700 5A3 0014127 e con nota n. 15700 5A3 0004435), “tuttavia, tale rigida interpretazione non trova riscontro nel dato letterale della legge e, pertanto, non può che considerarsi quale scelta preferibile, orientata alla massima trasparenza, ma non imposta, che , in tal senso Corte Conti Umbria, deliberazione n. 124/2013.
Pagina aggiornata il 28/01/2025