Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Con riferimento al quesito posto da una amministrazione locale, inerente la possibilità di erogare i trattamenti economici accessori senza avere stipulato il contratto integrativo, i giudici ribadiscono “che è la formale deliberazione di costituzione del Fondo che assume rilievo quale atto costitutivo finalizzato ad attribuire il vincolo contabile alle relative risorse, atteso che nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del Fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del Fondo risultano definitivamente vincolate“ (sezione regionale di controllo Veneto del. n. 263/2016; sez. reg. controllo Molise – del. 218/2015). Giova, peraltro, sul punto ricordare l’orientamento dell’Aran nel parere 09/02/2017, n. 1901 – RAL_1901_Orientamenti Applicativi – che ha ritenuto utile precisare quanto segue: “come regola generale, la mancanza del contratto integrativo impedisce l’erogazione dei trattamenti economici accessori. Infatti, si deve ricordare che il legislatore (art.2, comma 3, e art.45, comma 1, del D.Lgs.n.165/2001) ha demandato esclusivamente alla contrattazione collettiva nazionale e, nei limiti da questa stabiliti, alla contrattazione integrativa la determinazione dei trattamenti economici fondamentali ed accessori del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni nonché i criteri, le condizioni e le modalità di erogazione degli stessi; si tratta di una precisa riserva di contrattazione.”.
Pagina aggiornata il 28/01/2025