Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili si esprimono in merito alla possibilità di considerare l’indennità di mancato preavviso “quale onere straordinario della gestione e non quale onere retributivo che rientri nel tetto di spesa del personale trattandosi di spesa non derivante da scelte discrezionali dell’ente”, ma da eventi straordinari sopravvenuti. A tale proposito il Collegio evidenzia che: “L’indennità sostitutiva del mancato preavviso va computata tra le spese di personale ai fini del rispetto dei relativi vincoli di finanza pubblica, in considerazione della natura retributiva che connota tale emolumento. Il Comune, tuttavia, non può sottrarsi al pagamento della spesa, non derivante da una volontà espansiva della dinamica retributiva, ma causata da un sopravvenuto evento straordinario quale il decesso di un dipendente, e, pertanto, rientra nelle autonome determinazioni dell’Ente provvedere al pagamento dell’indennità in parola secondo modalità esecutive che risultino compatibili con i vincoli di finanza pubblica in tema di spesa del personale, ivi compreso l’utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione dell’esercizio precedente, accertato nel rendiconto, ai sensi dell’art. 187 TUEL, trattandosi di spesa corrente a carattere non permanente”. (In tal senso: sez. Veneto n. 296/2006; sez. Liguria n. 27/2014).
Pagina aggiornata il 28/01/2025