Sezione Regionale controllo Lombardia n. 126/2022 Incarichi di Staff a personale in quiescenza – Esclusi gli incarichi con funzioni direttive dirigenziali di studio o di consulenza

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio si esprime sulla corretta applicazione dell’art. 90 TUEL, nel suo combinato disposto con l’art. 5, comma 9, del D.L. n. 95/2012. In particolare, l’Ente chiede se possa essere considerata legittima l’assunzione a titolo gratuito di personale in quiescenza per lo svolgimento dei compiti di cui all’art. 90 del TUEL e se l’assunzione in parola possa essere disposta, a titolo gratuito, anche a favore di personale in quiescenza collocato a riposo per ragioni anagrafiche. La sezione evidenzia che: “Il conferimento, mediante contratto oneroso di diritto privato, ai sensi dell’art. 90 del TUEL, di un incarico di supporto al Sindaco a personale in quiescenza, è normativamente possibile purché il medesimo non abbia ad oggetto l’espletamento di funzioni direttive, dirigenziali, di studio o di consulenza. Essendo l’ufficio “di staff” organo strumentale allo svolgimento delle funzioni che sono proprie dell’Organo politico, è solo quest’ultimo che può individuare in concreto le azioni per le quali abbia necessità di supporto e, conseguentemente, delineare in modo chiaro e incontrovertibile, l’oggetto e l’utilità dell’incarico di collaborazione, al fine di evitare che lo stesso sia elusivo della disposizione di cui art. 5, comma 9, del D.L. n.95/2012 e s.m.i.”.

Pagina aggiornata il 27/01/2025

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