Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili si esprimono in merito alla possibilità di utilizzare il risparmio di spesa derivante dal trasferimento per mobilità di un dipendente assunto inizialmente a tempo pieno e successivamente trasformato in part-time. In particolare, il Collegio evidenzia, che il reclutamento derivante da mobilità volontaria è “neutro” ed irrilevante per la disciplina del turn over se proveniente da altri enti sottoposti a vincoli assunzionali e non costituisce comunque cessazione ai fini del calcolo della capacità assunzionale per l’ente cedente, il quale potrà sostituire tale unità soltanto ricorrendo, a sua volta, ad un’analoga procedura di mobilità in entrata. La ratio della normativa che sorregge tale interpretazione, risiede “nella necessità di ricondurre i limiti di spesa di personale nell’ambito della spesa complessiva della pubblica amministrazione, precludendo, pertanto agli enti di calcolare il risparmio per interruzione del rapporto quando non vi sia un’effettiva rottura del legame con la P.A. unitariamente intesa come nel caso di mobilità volontaria neutra” (in tal senso sez. reg. controllo Campania n. 37/2014; sez. reg. controllo Lombardia n. 373/2012; sez. reg. contr. Liguria n. 48/2014).
Pagina aggiornata il 28/01/2025