Sezione Regionale controllo Lombardia deliberazione n. 200/2018 Enti locali – Incremento indennità posizioni organizzative -Rispetto limiti finanza pubblica

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili si esprimono in merito all’applicazione dei limiti di finanza pubblica posti al trattamento economico accessorio del personale dipendente degli enti locali, in particolare agli eventuali incrementi delle indennità spettanti ai titolari di posizione organizzativa. A parere del Collegio “le risorse destinate a remunerare le indennità, di posizione e risultato, spettanti ai titolari di posizione organizzativa, anche dopo l’aggiornamento dei valori minimi e massimi, contenuto nell’art. 15, comma 2, del CCNL Funzioni locali, del 21 maggio 2018, sommate alle risorse confluenti nei fondi per la contrattazione integrativa, debbono complessivamente osservare, il limite di finanza pubblica posto dall’art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come, peraltro, precisato dall’art. 67, comma 7, del predetto CCNL”. Spetta, comunque, alle amministrazioni rimodulare le risorse destinabili ai titolari di posizione organizzativa rispetto a quelle spettanti al resto del personale in virtù proprio del citato art. 15, comma 7, che espressamente prevede “in caso di riduzione delle risorse destinate dagli enti locali alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall’art. 67.”

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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