Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili si esprimono relativamente alla possibilità di escludere dal limite del trattamento accessorio, previsto dall’art 23 co. 2, del d.lgs 75/2017 le risorse destinate all’istituzione di una posizione organizzativa, finanziata con i fondi regionali destinati al distretto sociale. Nello specifico evidenziano che: “La norma appena richiamata pone un limite all’ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni (sul punto, cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 26/2014/QMIG)”. A parere del Collegio, le condizioni individuate dalla magistratura contabile, per le quali si possa escludere il limite dettato dalla disciplina richiamata ricorrono quando sussiste “il duplice requisito dell’assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale e della finalizzazione delle risorse all’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni ulteriori ed aggiuntive rispetto all’attività istituzionale di competenza (cfr. delibera di questa Sezione n. 105/2018/PAR)”.
Pagina aggiornata il 28/01/2025