Sezione regionale controllo Emilia Romagna deliberazione n. 52/2019 Enti locali- Incentivo economico per accertamenti tributi erariali

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili si esprimono in relazione alla possibilità di destinare incentivi economici a favore di dipendenti per lo svolgimento di attività correlate all’accertamento dei tributi erariali. I giudici evidenziano che: “il termine per l’approvazione del bilancio è da intendersi il 31/12 dell’anno di riferimento di cui all’art. 163, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, depone in tal senso la disposizione di cui all’art. 1, comma 1091, della l. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) secondo la quale i comuni che hanno approvato il bilancio di previsione ed il rendiconto entro i termini stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono, con proprio regolamento, prevedere che il maggiore gettito accertato e riscosso, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all’anno di riferimento, al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75….anche con riferimento alle attività connesse alla partecipazione del comune all’accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti.” Mentre, a parere del Collegio, nell’ipotesi in cui il bilancio di previsione dell’ente non sia approvato nel termine fisiologicamente indicato, il legislatore, “limita l’attività gestionale dell’ente ad una serie di attività tassativamente indicate e tra esse non può rientrarvi quella della destinazione di incentivi al personale”.

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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