Sezione regionale controllo Campania delibera n. 28/2010 Enti Locali – Esercizio provvisorio – Divieto nuove assunzioni

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

I magistrati contabili intervengono in relazione alla richiesta di parere concernente la possibilità, per una amministrazione locale, di assumere nuovo personale, in costanza di esercizio provvisorio, dopo avere incluso tale necessità nel piano del fabbisogno triennale, e dopo avere esperito le preliminari procedure di mobilità. Il Collegio richiama l’orientamento espresso dalla sezione delle autonomie (Cfr delibere Sez. Autonomie, n. 18/2014/INPR e 23 /SEZAUT/2013/INPR) evidenziando che: “Con specifico riferimento alla gestione dell’”esercizio provvisorio”, la sezione delle Autonomie ha ribadito la necessità di vigilare e verificare che la disciplina della gestione in esercizio provvisorio venga osservata e, in particolare, che vengano effettuate, e quindi impegnate, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato (art. 163, primo e terzo comma, del TUEL), con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi. In tale scenario, sussiste il rischio concreto che il ricorso all’utilizzo degli stanziamenti di spesa dell’anno precedente, seppure per dodicesimi, possa non apparire idoneo a garantire la primaria esigenza di preservare, in maniera permanente, gli equilibri di bilancio e assicurare il pareggio effettivo. Ne deriva, dunque, la impossibilità di assumere spese, in costanza di esercizio provvisorio, al di là del più volte richiamato limite dei dodicesimi, con la sola eccezione dei casi, tassativi, elencati dal predetto art. 163 comma 5, tra i quali non risulta annoverabile la tipologia di spesa di cui al parere in esame”.

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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