Sezione regionale controllo Basilicata n. 43/2020 Enti locali – Indennità amministratori locali lavoratori dipendenti

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio si pronuncia in ordine all’ambito applicativo dell’art. 82, co.1 del d.lgs 267/2000 (TUEL) nella parte in cui prevede la riduzione dell’indennità di funzione per gli amministratori locali, che nel periodo di esercizio del mandato pubblico, continuino a svolgere l’attività di lavoro dipendente senza optare per il regime dell’aspettativa non retribuita. Secondo i magistrati contabili, “il perimetro di applicazione del predetto art. 82 va ricercato sull’esclusiva scelta del lavoratore dipendente di optare o meno per il regime dell’aspettativa non retribuita; qualora il lavoratore ritenga di non preferire il regime dell’aspettativa, l’indennità di funzione sarà ridotta della metà ex lege. In questo modo il legislatore intende, da un lato incentivare la completa dedizione al mandato pubblico, attribuendo l’indennità piena al lavoratore dipendente in aspettativa, e dall’altro lato consentire il necessario grado d’indipendenza economica per tutto il periodo del mandato. Tale ratio assume una prospettiva differente, che giustifica la riduzione dell’indennità di funzione, nell’ipotesi in cui il lavoratore dipendente decida di coniugare il mandato elettorale con l’attività lavorativa, riducendosi inevitabilmente sia l’impegno profuso per le funzioni pubbliche sia la necessità di un’indennità adeguata al perseguimento dell’indipendenza economica in quanto concorrente con la retribuzione da lavoro dipendente”. Un ulteriore parere è richiesto al Collegio in merito all’ estensione della citata norma anche ai rapporti di collaborazione o di lavoro parasubordinato, i magistrati, al riguardo, escludono la possibilità di applicazione poiché “il legislatore si è riferito espressamente ai lavoratori dipendenti quindi ha escluso gli altri”. (ex multis: Corte Conti Piemonte Sez. contr. delib. n. 157/2019/PAR; Corte dei Conti Puglia Sez. contr. delib. n. 75/2019/PAR; Corte dei Conti Calabria Sez. contr. delib. n. 71/2016/PAR; Corte Conti Piemonte Sez. contr. delib. n. 157/2019/PAR; Corte dei Conti Veneto Sez. contr. delib. n. 88/2019/PAR; Corte Conti Liguria Sez. contr. delib. n. 109/2018/PAR).

Pagina aggiornata il 28/01/2025

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