Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio, in relazione alla possibilità prospettata da una amministrazione locale di ricoprire una posizione non dirigenziale, nel rispetto dei limiti assunzionali previsti dalle norme che disciplinano la materia, evidenziano che: “la definizione in concreto dei limiti assunzionali è rimessa alle valutazioni generali dell’Ente chiamato a gestire il fabbisogno di personale a tempo determinato in sede regolamentare complessivamente considerato nei limiti previsti dall’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pari al 20 per cento del personale a tempo indeterminato e ciò in quanto la previsione del limite del 30 per cento della dotazione organica prevista dall’articolo 110 comma 1 del Tuel vale esclusivamente per le qualifiche dirigenziali” (sez. reg. contr. Umbria del. n. 84/2017; sez. reg. contr. Lazio del. 85/2018).
Pagina aggiornata il 28/01/2025