Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio, in merito all’adozione di provvedimenti di revoca di procedure concorsuali ribadiscono che la competenza spetta alla dirigenza amministrativa in funzione di “autotutela” e non all’organo politico (nella fattispecie alla Giunta), ciò in quanto “i principi contenuti già nell’art. 51 della legge n. 142 del 1990 e confermati dall’art. 107 del d.lgs. m. 267 del 2000, circa il riparto tra compiti di governo, di indirizzo e controllo, spettanti agli organi legge n. 142 del 1990 e confermati dall’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000, circa il riparto tra compiti di governo, di indirizzo e controllo, spettanti agli organi politici elettivi, e compiti di gestione, spettanti ai dirigenti, costituiscono “struttura fondante dell’intera riforma delle autonomie locali”(C.d. S., sez. V., 15 novembre 2001, n. 5833), di per sé immediatamente applicabile senza la necessità dell’interposizione di fonti secondarie, cui spetta soltanto la determinazione delle modalità di esercizio della competenza, comunque indefettibile e tale da non tollerare impedimenti e soluzioni di continuità (C.d.S., sez. V, 23 marzo 2000, n. 1617; 21 novembre 2003, n. 7632). Infatti, a seguito della privatizzazione dei rapporti di pubblico impiego, ai dirigenti è stata attribuita la competenza esclusiva nella gestione dell’attività amministrativa, compresa l’adozione degli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, mentre agli organi di governo sono rimaste le funzioni di indirizzo politico, inerente la fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l’attività di gestione”.
Pagina aggiornata il 23/01/2025