Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello n. 238/2021 Pubblico Impiego – Personale Assunzione senza requisito essenziale – Danno erariale

Segnalazione da UO Monitoraggio contratti e legale

Il Collegio ha confermato la sentenza di primo grado, attesa la gravità delle condotte dolose messe in atto da un docente che aveva tratto indebito vantaggio dalla percezione di retribuzioni correlate ad insegnamento in assenza del requisito prescritto dell’abilitazione. In particolare, i giudici nel confermare la motivazione della Corte territoriale, hanno ribadito che: “Il comportamento fraudolento posto in essere dall’appellante ne ha consentito l’indebito inserimento nelle graduatorie permanenti, il cui presupposto era il superamento di un precedente concorso, ai fini del conferimento delle supplenze annuali (legge n. 124/1999). Cagionando, in tal modo, all’amministrazione scolastica un danno di rilevante entità, consistente nelle retribuzioni erogate per prestazioni lavorative rese sine titulo, in quanto espletate in carenza della specifica e indispensabile qualificazione professionale richiesta dalla legge, prive come tali, di equivalenza qualitativa rispetto a quelle di un docente munito del relativo titolo abilitativo, ulteriore rispetto al diploma. Correttamente, peraltro, la Corte territoriale, in applicazione del principio di cui all’art.1, comma 1-bis, della legge n.20/1994, in via equitativa, ha valutato l’utilità delle prestazioni rese, nella misura di un terzo della retribuzione percepita dalla convenuta, pervenendo alla condanna, pari a due terzi di quanto contestato in citazione; quanto precede, dopo aver rilevato che dalla documentazione versata in atti non emergevano contestazioni relative a insufficiente qualità delle prestazioni professionali rese dalla convenuta, ancorché le stesse fossero da ritenersi qualitativamente inferiori a quelle che avrebbe fornito una insegnante abilitata”.

Pagina aggiornata il 27/01/2025

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