Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il ricorrente chiedeva al Tribunale che fosse dichiarato il proprio diritto di svolgere ulteriore servizio all’estero, in aggiunta a quello già precedentemente svolto per due mandati. Riteneva infatti il docente che l’art. 2 del d.lgs. n. 165/2001, consentisse una deroga, da parte della contrattazione collettiva, alle disposizioni di legge al riguardo e che, pertanto, non fosse applicabile al suo caso l’art. 21 del d.lgs. 64/2017 che stabilisce la durata della permanenza all’estero dei docenti. Il giudice respinge la domanda sulla base di quanto prevede l’art. 40 comma 1 del. D.lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che la contrattazione collettiva disciplina il rapporto di lavoro e le relazioni sindacali ma poi specifica che: “Sono escluse dalla contrattazione collettiva le materie attinenti alla organizzazione degli uffici”. Ritiene infatti il giudice che la disciplina del servizio prestato all’estero, e la sua durata, sia materia attinente alla organizzazione degli uffici e nessuna norma pattizia può derogare a quanto disposto da norma di rango primario, quale è appunto l’art. 21 del d.lgs. n. 64/2017, e a quanto dallo stesso stabilito riguardo alla modalità e durata del servizio di permanenza all’estero dei docenti.
Pagina aggiornata il 22/01/2025