Sezione Lavoro Ordinanza 720 del 13/1/2026 Impiego Pubblico – Funzioni Centrali – Procedimento disciplinare – Procedimento penale

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

La Corte di Cassazione, ha rammentato che il dovere della pubblica amministrazione di riattivare il procedimento disciplinare all’esito del processo penale decorre solo a partire dal momento in cui sia certa la definitività della pronunzia penale, anche ai fini civili, quando la parte civile coincide con l’amministrazione titolare del potere disciplinare. Infatti, in tale evenienza, in cui il giudicato opera proprio nei riguardi del datore di lavoro, parte interessata agli effetti disciplinari di esso, l’esito dell’impugnazione può influire anche sull’accertamento dell’entità del danno.

Allegati

Pagina aggiornata il 04/03/2026

Skip to content