Sezione III Sentenza 12/4/2022 n. 2728 Enti locali – Disabilità gravissima – Assegno di cura

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale

I giudici amministrativi intervengono sui criteri stabiliti da una amministrazione regionale ai fini dell’erogazione dell’assegno di cura in favore di disabili gravissimi, osservando nel merito che la concessione dell’assegno di cura dei disabili è da ricondursi alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, riservata alla competenza esclusiva dello Stato (ex art. 117, comma 2, lett. m) che disciplina la materia con la specifica disciplina statale la L.296/2006 che ha previsto “l’istituzione di un fondo per le non autosufficienze con lo specifico intento di attuare nei confronti dei soggetti interessati quella tutela dei diritti inviolabili dell’uomo che la Repubblica deve garantire (art.32, I Cost.) e che rappresenta il limite al potere discrezionale delle amministrazioni regionali nel definire le modalità operative per l’erogazione delle prestazioni assistenziali di tipo sanitario”.

Pagina aggiornata il 23/01/2025

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